Concorso INPS per medici competenti in Toscana
Il MIUR ha pubblicato in data odierna questo avviso di concorso pubblico
Concorso INPS, Bando 2018 per Medici, Requisiti e Scadenza
Concorso INPS, Bando 2018 per Medici, Requisiti e Scadenza
L’Istituto Nazionale di Previdenza Italiano l’INPS ha indetto un nuovo bando di concorso pubblico 2017/2018 volto all’assunzione di Medici Specialisti per l’affidamento di incarichi e collaborazioni professionali, gli incarichi conferiti dall’INPS avranno una durata di 1 anno per tanto il contratto di lavoro che viene offerto è a tempo determinato, per partecipare al bando c’è tempo fino al 25 novembre 2017, gli incarichi che verranno conferiti ai vincitori del bando partiranno dal 2018 in poi, nell’articolo trovate tutte le informazioni principali per partecipare al bando, i requisiti, lo stipendio previsto ed il bando in formato PDF.
L’INPS ha pubblicato un nuovo bando di concorso per l’assunzione di Medici Specialisti per il conferimento di collaborazioni ed incarichi professionali, i candidati selezionati svolgeranno incarichi nel ruolo di Medico competente dell’ente, presso le Direzioni provinciali e la Direzione regionale dellaToscana.
Al termine delle procedure concorsuali verrà pubblicata una graduatoria di merito, partendo da questa l’INPS affiderà di volta in volta gli incarichi professionali, come specificato le collaborazioni avranno una durata di 1 anno, per tanto il contratto di lavoro che viene offerto è a tempo determinato, le prestazioni lavorative avranno una retribuzione variabile in base alle attività da svolgere che, per diverse mansioni, prevede un compenso di 83,70 Euro l’ora.
Al nuovo bando di concorso pubblicato dall’INPS possono partecipare tutti i medici che sono in possesso dei seguenti requisiti:
- possesso dei titoli e requisiti previsti dall’art. 38 del D. Lgs. n. 81 / 2008;
- assenza di condanne penali con sentenza passata in giudicato o di sanzioni disciplinari, negli ultimi 5 anni;
- non avere procedimenti penali in corso.
Per quanto riguarda le sedi di lavoro come abbiamo specificato gli incarichi verranno conferiti all’interno della regione toscana
Tutti coloro che sono interessati a partecipare al bando di concorso dell’inps dovranno inviare le domande redatte secondo l’apposito modello allegato al bando per Medici e complete della documentazione richiesta dallo stesso, devono essere inviate, entro il 25 novembre 2017, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) direzione.regionale.toscana@postacert.inps.gov.it.
https://www.miuristruzione.it/wp-content/uploads/Bando-Concorso-Inps-2017-2018
Ecco, nel dettaglio, il bando.
Avviso di selezione pubblica, mediante richiesta di disponibilità, per il reperimento di un contingente di medici specialisti cui conferire incarichi professionali a tempo determinato per lo svolgimento dell’attività di Medico competente ai fini della sorveglianza sanitaria delle strutture territoriali dell’Istituto presenti nella Regione Toscana di cui al D. Lgs. n. 81/2008.
La domanda di partecipazione alla presente selezione dovrà essere trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione regionale Toscana entro il 25 novembre 2017.
Ecco il bando completo.
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale pubblica il presente avviso per l’affidamento dell’incarico di Medico competente ex D. Lgs. n. 81/2008 e s. m. i. presso le Direzioni provinciali e la Direzione regionale dell’Istituto presenti nella Regione Toscana, di cui all’allegato A.
Art. 1 Requisiti di partecipazione
Possono presentare la propria candidatura i medici specialisti in possesso dei titoli e requisiti previsti dall’art. 38 del D. Lgs. n. 81/2008. Sono incompatibili con l’assunzione dell’incarico i medici che si trovino, al momento della sottoscrizione del contratto, in una delle seguenti situazioni:
siano stati destinatari di condanne penali con sentenza passata in giudicato o di sanzioni disciplinari, negli ultimi 5 anni;
abbiano procedimenti penali in corso. Possono presentare la domanda anche i medici esterni già convenzionati con l’Istituto.
Art. 2 Oggetto e durata dell’incarico
Le attività oggetto dell’incarico sono costituite da quelle connesse alle funzioni di Medico competente, così come previste dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, in particolare dagli articoli 25, 39, 40 e 41, di cui all’allegato B, e si svolgeranno presso le strutture e gli ambulatori dell’Inps.
Ai medici collocatisi utilmente nelle graduatorie saranno conferiti incarichi di collaborazione a tempo determinato, per la durata di un anno presso le strutture Inps carenti.
Art. 3 Compensi
I compensi per lo svolgimento delle attività di Medico competente sono regolati sulla base delle tariffe riportate nell’allegato C.
Art. 4 Presentazione della domanda
La domanda di partecipazione alla presente selezione, redatta secondo il fac-simile di cui all’allegato D – completa del Curriculum vitae – dovrà essere trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione regionale Toscana – direzione.regionale.toscana@postacert.inps.gov.it – entro il 25 novembre 2017.
L’Istituto si riserva la facoltà di richiedere i documenti comprovanti il possesso dei titoli e di escludere, in ogni momento, i candidati privi dei titoli medesimi o dei requisiti di cui al presente avviso.
Art. 5 Commissione valutatrice
La Commissione valutatrice, nominata dal Direttore Regionale, sarà composta da:
Direttore Regionale o suo delegato; Coordinatore Medico Legale con funzioni di coordinamento
regionale o suo delegato; Dirigente Area Gestione risorse/Dirigente Area Funzioni istituzionali o suo delegato.
Art. 6 Formazione graduatoria
La Commissione, verificata l’ammissibilità delle domande, formerà le graduatorie relative alle strutture territoriali della Regione indicate nell’allegato A del presente avviso, attribuendo a ciascun candidato un punteggio così calcolato:
Voto di Laurea ;punti 5 (fino a 104/110), punti 10 (da 105 a 109/110), punti 15 (110/110)
Voto di specializzazione: punti 5 (fino a 104/110), punti 10 (da 105 a 109/110), punti 15 (110/110)
Svolgimento di attività di medico competente presso altre PPAA
A parità di punteggio prevarrà il candidato con minore età anagrafica. Le graduatorie avranno validità dal 1° dicembre 2017 fino al 31 dicembre 2020. Ai candidati posti in posizione utile sono conferiti incarichi a tempo determinato, per una durata non superiore ad un anno. I medesimi incarichi possono essere rinnovati previa verifica del permanere dei requisiti di partecipazione non oltre il 31 dicembre 2020.
Ai candidati posti in posizione utile sono conferiti incarichi a tempo determinato, per una durata non superiore ad un anno. I medesimi incarichi possono essere rinnovati previa verifica del permanere dei requisiti di partecipazione non oltre il 31 dicembre 2020.
Art. 7 Utilizzo graduatoria
Nel periodo di validità delle graduatorie gli incarichi saranno attribuiti in relazione alle carenze accertate dall’Istituto e comunicate ai candidati collocatisi in posizione utile.
Per il periodo dal 1° dicembre 2017 al 30 novembre 2018 le strutture carenti sono elencate nell’allegato E.
Art. 8 Il Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona della dottoressa Sandra Teresa Serrelli – indirizzo mail – sandrateresa.serrelli@inps.it tel. 0552378677 – dirigente presso la Direzione Regionale Inps, via del Proconsolo n. 10, 50122 Firenze.
Art. 9 Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di dati personali” e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti sono registrati e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura.
Informazioni
Le informazioni relative alla presente procedura potranno essere richieste alla Direzione regionale Toscana, utilizzando i recapiti sotto indicati:
telefono 055 2378652; 055 2378677;
fax 055 5364042;
mail direzione.toscana@inps.it
Allegati: A, B, C, D, E.
Firmato digitalmente
Marco Ghersevich
Direttore regionale
Allegato A
Allegato B
FUNZIONI DEL MEDICO COMPETENTE
D.Lgs. 9 apr. 2008, n. 81, come modificato dal D.Lgs. 3 ag. 2009, n. 106
Art. 25.
Obblighi del Medico competente
1. Il Medico competente:
a) collabora con il Datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della Sorveglianza sanitaria, alla predisposizione ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ ␣␣␣␣␣␣ ␣␣␣␣␣␣␣ ␣␣␣␣ ␣␣␣ ␣␣␣␣␣␣␣ ␣␣␣␣␣␣ ␣␣␣␣␣␣␣ ␣␣ ␣␣␣␣␣␣ ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, ed alla organizzazione del servizio di primo soccorso, considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del ␣␣␣␣␣␣␣␣ ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ ␣␣␣␣␣␣␣␣ ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ ␣␣ ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ ␣␣␣ ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;;
b) programma ed effettua la Sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;;
c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ ␣␣␣␣ ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del Medico competente;;
d) consegna al Datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;;
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ ␣␣␣␣␣␣ cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del Datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;;
g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione de␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ ␣␣␣␣ ␣␣␣␣␣␣␣␣␣ ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;;
h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;;
i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al Datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ ␣␣␣␣ ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ ␣␣␣ ␣␣␣␣␣␣ ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ ␣␣␣ ␣␣␣␣␣ ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ ␣␣␣␣␣␣ misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;;
l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi;; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al Datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;;
m) partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;;
n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute, delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 39.
Svolgimento dell’attività di Medico competente
1. L’attività di Medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).
2. Il Medico competente svolge la propria opera in qualità di:
a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore;;
b) libero professionista;;
c) dipendente del datore di lavoro.
3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di Medico competente.
4. Il datore di lavoro assicura al Medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia.
5. Il Medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
6. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più Medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.
Art. 40. Rapporti del Medico competente con il Servizio sanitario
1. Entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il Medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma 1, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all’ISPESL.
2 bis. Entro il 31 dicembre 2009, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti degli Allegati 3A e 3B del presente decreto e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣al precedente periodo.
Art. 41. Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal Medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente e dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6;;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal Medico competente correlata ai rischi lavorativi.
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal Medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal Medico competente;;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;;
e bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;;
e ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣.
2.bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del Datore di lavoro, dal Medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ ␣␣␣␣ ␣␣ ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ ␣␣␣␣ ␣␣␣ ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ ␣␣␣␣ comma 3.
3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate: a) per accertare stati di gravidanza;; b) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del Datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal Medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) ed e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
4. bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato- Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e ␣␣␣ ␣␣␣␣␣␣␣␣␣ ␣␣␣␣ ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ ␣␣␣␣␣␣ tossicodipendenza e della alcol dipendenza.
5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell’Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall’articolo 53.
6. Il Medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneità;;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.
6 bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il Medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.
7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.
9. Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
ALTRE DISPOSIZIONI DI INTERESSE
ART. 176 (Attrezzature munite di videoterminali);; ART. 185 (Agenti fisici);;
ART. 196 (Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro);;
ART. 204 (Protezione dei lavoratori esposti a livello di vibrazioni superiori)
ART. 211 (Rischi di esposizione a campi elettromagnetici);; ART. 218 (Esposizione a radiazioni ottiche);; ART. 229 (Agenti chimici pericolosi);; ART. 243 (Registro di esposizione e cartelle sanitarie) ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ ART. 279 (Esposizione ad agenti biologici);; ART. 280 (Registro degli esposti e degli eventi accidentali)
ART. 281 (Registro dei casi di malattia e di decesso dovuti ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣
Inoltre, il medico competente viene sentito per la fornitura ai lavoratori dei necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale (art. 18 lett. d) ed in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza (art. 45).
Allegato C
Allegato D
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