Lavoratori “fragili”: il ruolo del medico competente e del medico di medicina generale
In seguito al DPCM 8 marzo 2020, lo scorso 14 marzo è stato sottoscritto dalle parti sociali a livello nazionale un protocollo condiviso che ha suscitato parecchie perplessità in ambito medico, come abbiamo visto anche sulle nostre pagine.
Covid: nuove misure per i medici competenti e per i medici certificatori di malattia
In sintesi, questo protocollo prevede, tra le altre cose, che le aziende stipulino accordi interni per stabilire le misure finalizzate al contrasto e al contenimento della diffusione del virus Covid-19 in ambito lavorativo: prevede anche il coinvolgimento del medico competente che è la figura fondamentale a supporto del datore di lavoro e dei lavoratori su un tema strettamente sanitario.
Tra i compiti del medico competente, da effettuare in collaborazione con le altre figure aziendali della prevenzione, vi sono anche l’informazione e la formazione dei lavoratori sui comportamenti individuali e sulle misure di prevenzione e di contenimento del rischio messe in atto dalle aziende e la collaborazione con il datore di lavoro per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di un lavoratore affetto da COVID-19.
Il protocollo di regolamentazione prevede inoltre che il medico competente segnali all’azienda situazioni di particolare fragilità patologie attuali o pregresse dei dipendenti, affinché l’azienda provveda alla loro tutela nel rispetto della privacy.
Il recentissimo Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19␣ all’art. 26 comma 2, prevede specifiche misure per la tutela dei lavoratori affetti da patologie gravi.
I lavoratori, in particolare coloro che vengono allontanati dal lavoro poiché affetti da patologie che rientrano nella fattispecie prevista all␣art. 26, co.2 del Decreto Legge 17/3/2020, n. 18, si rivolgeranno al proprio medico di medicina generale per ottenere la certificazione di malattia.
Applicazione del DL 18/2020: “i competenti organi medico legali”
Il medico di medicina generale dovrà specificare, in campo diagnosi, ogni dato utile per fare emergere la gravità del quadro clinico della patologia da cui sono affetti
L’art. 26 comma 2, del decreto legge Cura Italia stabilisce che “Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonchè ai lavoratori in possesso della certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita ai sensi dell’art.3 , comma 1, della medesima legge 104/1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9″.
La malattia, in questi casi, è equiparata a ricovero ospedaliero e non viene conteggiata nel periodo di comporto.
Certificati di inabilità lavorativa e di malattia in tempo di Covid
Nel certificato telematico di malattia redatto dal medico di medicina generale o convenzionato con il SSN non bisogna inserire codici ma è necessario che sia ben specificata, nel campo “note di diagnosi”, una chiara e dettagliata diagnosi che possa far comprendere bene l’appartenenza del paziente alle categorie presenti nel comma 2.
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